Art.
7 -
Termoregolazione e contabilizzazione.
Fermo
restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata
rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente
decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo
previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel
presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova
installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
Negli
impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale
per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del
generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore
sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un
gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la
regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori
sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve
essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della
temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di
mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate
con una incertezza non superiore a ± 2°C.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare.1
Il
sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo
può essere dotato di un programmatore che consenta la
regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in
ogni singola unità immobiliare sia effettivamente installato e
funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema
di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura
della temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di
programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura
almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.
Gli
edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro
destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione
discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre
disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo
spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il
funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento
nei periodi di non occupazione.
Gli
impianti termici per singole unità immobiliari destinati,
anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono
essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da
una o più sonde di misura della temperatura ambiente con
programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su
almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni è opportuna l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese.2
L'eventuale
non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata
in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere
effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche
UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
Nel
caso di installazione in centrale termica di più generatori di
calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera
automatica in base al carico termico dell'utenza.
1 Ultimo periodo aggiunto dall’art. 5 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551.
2 Comma abrogato dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.