Riscaldamento
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§ 1. - LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615
§ 3. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1970 N. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993 N. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in a
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 2 APRILE 1998 (Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi)
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di comb
Art. 4 - Indicazione sui prodotti degli estremi della certificazione.

Art. 4 - Indicazione sui prodotti degli estremi della certificazione.


L'indicazione degli estremi dell’avvenuta certificazione da riportare sui componenti a cura del produttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, consiste nell'indicazione sintetica delle caratteristiche e prestazioni riportate nella dichiarazione di cui all'art. 3.


Per i componenti che, per tipologia o per dimensioni, non consentano di apporre sugli stessi le indicazioni di cui al comma 1, le stesse dovranno essere riportate sulla confezione o sull'imballaggio, ovvero, solo se venduti alla rinfusa e quindi privi di imballaggio, sugli scaffali di vendita unitamente alle indicazioni atte ad identificare la partita cui si riferiscono. Sono fatte in ogni caso salve le diverse disposizioni comunitarie in materia.