Art.
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Apparecchi indicatori.
Gli
impianti termici devono essere dotati degli apparecchi indicatori di
cui appresso, allo scopo di consentire il rilevamento dei principali
dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari.
a)
Un termometro indicatore della temperatura dei fumi deve essere
installato stabilmente alla base di ciascun camino. Le indicazioni
del termometro, nel caso di focolari, aventi potenzialità
superiore ad un milione di kcal/h, devono essere registrate con
apparecchio a funzionamento continuo.
b)
Due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella
atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione
ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialità
superiore ad un milione di kcal/h.
c)
Un apparecchio misuratore della concentrazione volumetrica
percentuale dell'anidride carbonica (CO2)
nonché dell'ossido di carbonio nonché dell'ossido di
carbonio e dell'idrogeno (CO + H2)
contenuti nei fumi, inserito in un punto appropriato del loro
percorso. In sostituzione dell'apparecchio misuratore della
concentrazione dell'ossido di carbonio e dell'idrogeno può
essere adottato un apparecchio misuratore dell'ossigeno in eccesso o
anche un indicatore dell’opacità dei fumi. È
richiesta un'apparecchiatura composta dei due dispositivi, come sopra
specificato, solamente per ogni focolare di potenzialità
superiore a 1.000.000 di kcal/h; essa deve essere integrata con un
dispositivo di allarme acustico riportato in un punto riconosciuto
idoneo all'atto del collaudo dell'impianto termico. Le indicazioni di
questi apparecchi, nel caso di focolari aventi potenzialità
superiore a due milioni di kcal/h, devono essere registrate in
maniera continua.
I
dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti
termici aventi potenzialità superiore a 5.000.000 di kcal/h,
anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su
di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle
misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura
agevole da parte del personale addetto alla conduzione, al collaudo
dell'impianto termico.
Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati e riconosciuti idonei con il collaudo del relativo impianto termico e con ogni successivo controllo.