Art.
9 -
Disposizioni comuni.
La
documentazione relativa all'attestazione di conformità, le
avvertenze, le precauzioni d'uso e le istruzioni devono essere
redatte in lingua italiana. Per i prodotti commercializzati
esclusivamente in altri Paesi si potrà fare riferimento anche
alla lingua in uso nel Paese di destinazione.
Gli
organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elenchi delle
attestazioni di conformità rilasciati nonchè le revoche
o i rifiuti delle attestazioni stesse.
Il
rifiuto o la revoca delle attestazioni di conformità
rilasciate ai sensi del presente regolamento devono essere motivati e
notificati al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione
Europea. Contro tale provvedimento l'interessato può
presentare ricorso antro 30 giorni, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - Direzione Generale per la Produzione
Industriale - Ispettorato tecnico, che comunica, entro 60 giorni, i
risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi degli organismi
di cui all'art. 11, ai fini dell'eventuale riesame della procedura.
Nei casi di cui al comma 3, il comportamento dell'organismo notificato è altresì valutato, in relazione ai risultati delle verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca dell'organismo ai sensi dell'art. 10, comma 3.