Art.
1 -
Definizioni.
Ai
fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a)
per “edificio”, un sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti,
dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio può confinare con
tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno,
altri edifici;
b)
per “edificio di proprietà pubblica”, un edificio di
proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali,
nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia
allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre
attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
c)
per “edificio adibito ad uso pubblico”, un edificio nel quale si
svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti
pubblici;
d)
per “edificio di nuova costruzione”, salvo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, un edificio per il quale la richiesta di
concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del regolamento stesso;
e)
per “climatizzazione invernale”, l'insieme di funzioni atte ad
assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico
consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere
degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti,
della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, dell’umidità,
della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
f)
per “impianto termico”, un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda
per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di
acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g)
per “impianto termico di nuova installazione”, un impianto
termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un
edificio o porzione di edificio antecedente privo di impianto
termico;
h)
per “manutenzione ordinaria dell'impianto termico”, le operazioni
specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli
apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con
strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti
stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di
consumo d'uso corrente;
i)
per “manutenzione straordinaria dell'impianto termico”, gli
interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello
previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il
ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione
di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j)
per “proprietario dell'impianto termico”, chi è
proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di
edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in
condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli
obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario
del presente regolamento sono da intendersi riferito agli
Amministratori;
l)
per “ristrutturazione di un impianto termico”, gli interventi
rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme
sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei
sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in
questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico
centralizzato in impianti termici individuali nonché la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o
parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m)
per “sostituzione di un generatore di calore”, la rimozione di un
vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad
erogare energia termica alle medesime utenze;
n)
per “esercizio e manutenzione di un impianto termico”, il
complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità
finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto
delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi
energetici e di salvaguardia ambientale;
o)
per “terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico”, la persona fisica o giuridica che, essendo
in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque
di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è
delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità
dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure
necessarie al contenimento dei consumi energetici;
p)
per “contratto servizio energia”, l'atto contrattuale che
disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le
condizioni di comfort
negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso
razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo
di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per “valori nominali” delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r)
per “potenza termica del focolare” di un generatore di calore, il
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e
della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura
utilizzata è il kW;
s)
per “potenza termica convenzionale” di un generatore di calore,
la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa
al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;
t)
per “potenza termica utile” di un generatore di calore, la
quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al
fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare
diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del
generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino;
l'unità di misura utilizzata è il kW;
u)
per “rendimento di combustione”, sinonimo di “rendimento
termico convenzionale” di un generatore di calore, il rapporto tra
la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
v)
per “rendimento termico utile” di un generatore di calore, il
rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del
focolare;
w)
per “temperatura dell'aria in un ambiente”, la temperatura
dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma
tecnica UNI 5364;
z) per “gradi-giorno” di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).