Capo II - Requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici
Art.
4 -
Requisiti dei locali.
I
locali destinati a contenere apparecchiature facenti parte di
impianti termici, devono possedere, ai fini della loro idoneità
alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico, i requisiti appresso
elencati.
a)
Locali destinati a contenere focolari:
-
Aerazione diretta dall'esterno mediante una o più aperture
libere o munite di inferriate, aventi sezione complessiva netta non
inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale, per gli
impianti di potenzialità fino a 1.000.000 di kcal/h e non
inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale, per gli
impianti di potenzialità superiore a 1.000.000 di kcal/h, con
un minimo di:
- - 0,50 m² per gli impianti di potenzialità fino a 500.000 kcal/h;
- - 0,75 m² per gli impianti di potenzialità superiore a 500.000 kcal/h e fino a 750.000 kcal/h;
-
- 1,00 m² per gli impianti di potenzialità superiore a
750.000 kcal/h.
La minima superficie in pianta ammessa per un locale contenente focolari è di m² 6
.
Sono
vietati i serramenti che possono ostacolare, se chiusi, il passaggio
dell'aria attraverso le aperture di aerazione.
È
consentito che l'aria necessaria per la combustione completa venga
addotta attraverso adeguate canalizzazioni aspiranti direttamente
dall'atmosfera. È consentito che, nel caso di impianti di
potenzialità superiore a 10.000.000 di kcal/h, si attui
l'aerazione meccanica dei locali. In questi casi i serramenti non
subiscono la limitazione suddetta.
- Chiusura di vani non di aerazione mediante appropriati serramenti tali da impedire la fuoriuscita di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo.
b)
Locali per deposito di combustibili.
-
Aerazione diretta dall'esterno mediante una o più aperture
libere o munite di inferriate, aventi sezione complessiva netta non
inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale, aprentisi
direttamente su spazi scoperti, su intercapedini aerate, chiostrine,
cavedi, anditi e simili e con un minimo di m² 0,50. Sono vietati
i serramenti che possono ostacolare, se chiusi, il passaggio
dell'aria attraverso le aperture di aerazione.
- Chiusura di vani d'accesso o di qualunque altro tipo, mediante appropriati serramenti tali da impedire la fuoruscita di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo.