Titolo I - Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso industriale
Art.
3 -
Combustibili consentiti.
Salvo
quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando, anche in
relazione a quanto prescritto dai successivi commi, i poteri
attribuiti alle regioni dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti e nelle attività
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
è consentito l'uso dei seguenti combustibili:
a)
gas naturale;
b)
gas di petrolio liquefatto;
c)
gas di raffineria e petrolchimici;
d)
gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;
e)
gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;
f)
emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati
leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e),
rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;
g)
biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I,
punto 3;
h)
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1, colonne 1, 2, 3, 4,
5, 6, 9 e 10;
i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
l)
legna da ardere alle condizioni previste nell'Allegato III, punto 2;
m)
carbone di legna;
n)
biomasse combustibili individuate nell'Allegato III, alle condizioni
ivi previste;
o)
carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in
massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I,
punto 4;
p)
coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore
all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in
Allegato I, punto 4;
q)
antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo
non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche
indicate in Allegato I, punto 4;
r)
biogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni ivi previste;
s)
gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili
consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel
quale tale gas è prodotto.
Fermo
restando quanto stabilito al comma 4, negli impianti di combustione
con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o
superiore a 50 MW, è consentito altresì l'uso di:
a)
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 7, fatta
eccezione per il contenuto di nichel e vanadio, come somma che, fino
all'adeguamento ai valori limite di emissione previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non deve
essere superiore a 180 mg/kg;
b)
emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di
petrolio, di cui alla precedente lettera a)
e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
c)
lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa e
rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;
d)
miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o
emulsionanti, purché il carbone utilizzato corrisponda ai
requisiti indicati al comma 1, lettere o),
p)
e q);
e coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in
massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I,
punto 4, riga 7.
Negli
impianti di combustione di potenza termica nominale, per singolo
focolare, uguale o superiore a 300 MW, diversi da quelli di cui
all'art. 2, punto 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
203/1988, nonché negli altri impianti delle stesse
potenzialità autorizzati in via definitiva o che rispettano i
valori limite di emissione previsti per l'adeguamento ai sensi
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988,
è consentito altresì l'uso di:
a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 2;
b)
petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non
superiore a 230 mg/kg.
È
altresì consentito, nel luogo di produzione l'uso di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 7;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
c) gas di raffineria, gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti da greggi nazionali, e coke da petrolio, in deroga a quanto previsto all'Allegato 3 B, punto B) 4, al decreto ministeriale 12 luglio 1990;
d)
idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio
rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo
di cui all'Allegato IV.
Negli
impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo
siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il
prodotto ottenuto, è consentito altresì l'uso di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 8;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;
d)
coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa
e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4,
riga 8.
È
in ogni caso vietato utilizzare i combustibili di cui al comma 5 nei
forni per la produzione della calce impiegata nell'industria
alimentare.
Fermo
restando quanto previsto ai commi precedenti, nella regione Sardegna
è consentito l'uso di combustibili indigeni, costituiti da
carbone e da miscele acqua-carbone, in:
a)
centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non,
di energia elettrica e termica purché vengano raggiunte le
percentuali di desolforazione riportate nell'Allegato 9 del decreto
del Ministero dell'ambiente 8 maggio 1989;
b)
impianti di cui al comma 2 del presente articolo.
Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui all'art. 3, comma 1, lettere l), n) ed r), devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.