Riscaldamento
Articoli:
§ 1. - LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615
§ 2. - DECRETO MINISTERIALE 12 AGOSTO 1968
§ 3. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1970 N. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993 N. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in a
§ 5. - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 12 APRILE 1994 N. 233/F
§ 6. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 NOVEMBRE 1996 N. 660 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi)
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 2 APRILE 1998 (Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi)
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di comb
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico



(omissis)


Art. 8


Nelle zone A e B previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30 mila Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.



Art. 9


Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della potenzialità in Kcal/h - al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento.


Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al prefetto.


Il provvedimento del prefetto è definitivo.


Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.0001.



Art. 10


Entro 15 giorni dall’installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento.


Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al prefetto.


Il provvedimento del prefetto è definitivo.


Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 150.000.2


Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al comma 1 del presente articolo, un impianto termico è, punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 450.000.3



(omissis)


Art. 15


Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile al fine di evitare i danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 della presente legge.


Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere, nonché i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.


Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire 15.000 a lire 150.0004. I limiti di tollerabilità di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento.


Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione.



(omissis)



Art. 17


In ogni Provincia è istituito presso l'Ispettorato provinciale del lavoro un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma del precedente articolo 16; copia di tale registro deve essere tenuta presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.



Art. 18


Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 90.0005.





1 Ammenda così elevata dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689.

2 Ammenda così elevata dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689.

3 Ammenda così elevata dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689.

4 Ammenda così elevata dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689.

5 Ammenda così elevata dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689.