Art.
7 -
Marcatura di conformità.
Nel
caso in cui le caldaie siano disciplinate da altre disposizioni
relative ad aspetti diversi e che prevedano anch'esse l'apposizione
della marcatura CE, tale marchio può essere apposto solo se le
caldaie soddisfano le norme del presente regolamento e le altre
disposizioni.
Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea, che si
avvale della facoltà di scegliere un diverso regime da
applicare durante il periodo transitorio stabilito da eventuali
disposizioni comunitarie, deve indicare espressamente, nella
documentazione che accompagna le caldaie, le disposizioni comunitarie
cui si è uniformato.
La
marcatura CE di cui al comma 1 è seguita dal numero di
identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito la
procedura di verifica di cui all'allegato IV, moduli C, D o E.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli apparecchi commercializzati separatamente.