Art.
6 -
Camini.
Ogni
impianto termico deve disporre di uno o più camini, ai quali
non potrà essere collegato alcun altro impianto od
installazione, tali da assicurare un regolare smaltimento dei fumi
prodotti.
L'afflusso
dell'aria nei focolari e lo smaltimento dei fumi possono essere
attivati dal tiraggio naturale dei camini o da mezzi meccanici.
È
ammesso che più focolari scarichino nello stesso camino solo
se situati nello stesso locale. In questo caso i focolari dovranno
immettere in un collettore di sezione pari ad una volta e mezza
quella del camino e dovranno essere dotati ciascuno di propria
serranda di intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione
del tiraggio.
È
consentita l'installazione di più camini affiancati, anche di
sezioni diverse, con funzionamento indipendente o abbinato ottenuto
per mezzo di serrande di intercettazione opportunamente disposte, a
servizio di un medesimo impianto.
Salvo
quanto stabilito al successivo comma undicesimo, la sezione utile e
l'altezza dei camini a tiraggio naturale devono essere correlate tra
loro dalla formula seguente:
S
= K P/√
H
in
cui S è l'area della sezione retta del camino misurata in cm²,
P è la potenzialità dei focolari serviti misurata in
kcal/h, H è l'altezza del camino misurata in metri fra il
piano orizzontale mediano della fiamma e lo sbocco del camino
nell'atmosfera, diminuita come appresso indicato, K è un
coefficiente pari a 0,03 nel caso di combustibili solidi e 0,024 nel
caso di combustibili liquidi.
Le
sezioni, determinate come detto, dovranno essere incrementate almeno
del:
- 50% nel caso di impiego di lignite o torba;
- 25% nel caso di impiego di carboni da vapore a lunga fiamma;
-
10% per ogni 500 m di altitudine della località sul livello
del mare.
È
comunque ammessa l'adozione di elementi prefabbricati aventi sezione
commerciale superiore fino al 30% o inferiore fino al 10% del valore
risultante dalle determinazioni anzidette.
La
sezione minima non dovrà essere in nessun caso inferiore a 220
cm².
Nel caso di camini aventi sezione diversa da quella circolare, il rapporto fra gli assi principali ortogonali della sezione retta non deve essere superiore a 1,50. Non sono permessi camini a sezione triangolare.
Il
valore H da introdurre nella formula è dato dall'altezza di
costruzione dei camini diminuita come segue:
a) delle perdite di carico proprie dell'apparecchio di cui fa parte il focolare servito, espresse in millimetri di colonna d'acqua, nella misura di un metro per ogni mm d'acqua;
b) - di m 0,50 per ogni cambiamento di direzione o T;
- di m 0,50 per ogni cambiamento di sezione;
-
di m 1,00 per ogni metro di sviluppo con andamento suborizzontale.
I
camini a servizio di focolari con potenzialità uguale o
superiore ad 1.000.000 di kcal/h, i camini a tiraggio forzato nonché
quelli per i quali i progettisti non ritengono di poter applicare la
formula 1) dovranno essere progettati con uno dei metodi di calcolo
che tengano conto delle perdite di carico effettive e delle più
sfavorevoli condizioni metereologiche che possano verificarsi
localmente. L'efficacia dei camini così progettati agli
effetti del tiraggio dovrà essere verificata all'atto del
collaudo dell'impianto per le diverse condizioni di funzionamento del
focolare dall'avviamento fino alla massima potenzialità.
I
cambiamenti di sezione ed i cambiamenti di forma della sezione dei
camini devono essere raccordati fra loro con tronchi intermedi a
pareti formanti tra loro inclinazione non superiore a 1/5.
Al
piede di ogni tratto ascendente del camino deve sempre essere
costituita una camera per la raccolta e lo scarico dei materiali
solidi: la sua sezione retta deve risultare non inferiore ad una
volta e mezza quella del camino; la sua altezza utile (cioè
sottostante al raccordo orizzontale) non deve essere inferiore ad
1/20 dell'altezza del tratto di camino soprastante, con un minimo di
m. 0,50 per gli altri impianti funzionanti a combustibile solido, e
non inferiore ad 1/30 dell'altezza del tratto di camino soprastante,
sempre con un minimo di m. 0,50 per gli impianti funzionanti a
combustibile liquido.
Nella
parte inferiore di ogni camera deve essere praticata una apertura
munita di sportello di chiusura a tenuta d'aria formato con una
doppia parete metallica, per la facile estrazione dei depositi e
l'ispezione dei canali.
Le
bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 m.
rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro
ostacolo o struttura distante meno di 10 m.
Le
bocche possono terminare con mitrie o comignoli di sezione utile
d'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, conformati
in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la dispersione dei
fumi nell'atmosfera.
Le
bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 m. da
aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a
quella del filo superiore dell'apertura più alta, salvo
deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di igiene,
che i comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su
conforme parere del competente comitato regionale contro
l'inquinamento atmosferico. In ogni caso, dovrà essere
rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non
inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta,
diminuita di 1 m. per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i
10 m.
Per
la porzione di camino sporgente dal tetto o dalla copertura
dell'edificio non può essere imposta un'altezza di costruzione
superiore a 5 m.
I
camini devono essere costituiti con strutture e materiali
impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore. Uguali
requisiti devono essere posseduti da eventuali elementi prefabbricati
impiegati nella costruzione dei camini, sia singolarmente che
nell'insieme.
I
camini devono risultare per tutto il loro sviluppo, ad eccezione del
tronco terminale emergente dalla copertura degli edifici, sempre
distaccati dalle murature circostanti e devono essere circondati da
una controcanna continua formante intercapedine di caratteristiche
tali da non permettere nel caso di tiraggio naturale cadute della
temperatura dei fumi mediamente superiori ad un grado centigrado per
ogni metro del loro percorso verticale. L’intercapedine deve
risultare aperta alla estremità superiore. Sono ammessi
nell'intercapedine elementi distanziatori o di fissaggio necessari
per la stabilità del camino.
Le
pareti dell'intercapedine che danno verso ambienti abitati devono
essere sufficientemente resistenti agli urti.
I
tratti dei camini a tiraggio naturale che si sviluppano all'interno
dei fabbricati possono, in aggiunta all’intercapedine, essere
provvisti di adeguato rivestimento coibente, in modo tale che sia
sempre rispettata la condizione che la caduta di temperatura risulti
mediamente inferiore ad un grado centigrado per metro di sviluppo
verticale.
Le
sezioni dei camini aventi forma non circolare devono avere gli angoli
arrotondati con raggio non inferiore a 2 cm. Le pareti interne dei
camini devono risultare lisce per tutto il loro sviluppo.
Al
fine di consentire con facilità rilevamenti e prelevamenti di
campioni devono essere predisposti alla base del camino due fori
allineati sull'asse del camino, uno del diametro di mm. 50 ed uno del
diametro di mm. 80, con relativa chiusura metallica, e, nel caso di
impianti aventi potenzialità superiore a 500.000 kcal/h, anche
due identici fori alla sommità, distanti dalla bocca non meno
di cinque volte il diametro medio della sezione del camino, con un
minimo di m. 1,50, in posizione accessibile per le verifiche.
I fori da 80 mm. devono trovarsi in un tratto rettilineo del camino e a distanza non inferiore a 5 volte la dimensione minima della sezione retta interna da qualunque cambiamento di direzione o di sezione. Qualora esistano impossibilità tecniche di praticare i fori alla base del camino alla distanza stabilita, questi possono essere praticati alla sommità del camino con distanza minima dalla bocca di m. 1,5 in posizione accessibile per le verifiche.