Art.
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Uso di combustibili solidi.
È
consentita fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi
di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, e comunque non oltre il 1 settembre 2005, l'impiego dei seguenti
combustibili solidi, negli impianti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b),
e comma 2, funzionanti a tali combustibili alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a)
agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in
Allegato I, punto 4;
b)
carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in
Allegato I, punto 4;
c)
coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate
in Allegato I, punto 4;
d)
antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle
caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4.
Le
condizioni di cui al comma 1 devono risultare dalla compilazione
iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 412/1993, o da successive
annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti
acquisti periodici, di tali combustibili. Il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 1
trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art.
31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione
attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1.
È consentito, anche oltre il termine previsto al comma 1, l'utilizzo dei combustibili di cui all'art. 6, comma 1, lettera q), negli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a 0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.