Il
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, è stato pubblicato nel
supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta
Ufficiale
n. 242 del 14 ottobre 1993. La maggior parte delle disposizioni ivi
contenute, con particolare riferimento a quelle inerenti i limiti di
esercizio degli impianti termici, hanno già avuto effetto con
l’ordinaria entrata in vigore del regolamento. Le disposizioni di
cui agli artt. 5, 7, 8 e 11 del medesimo regolamento, inerenti in
particolare le prescrizioni ai fini della progettazione,
dell’installazione e della manutenzione degli impianti termici,
avranno invece effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento
delle normative UNI previste dai medesimi articoli e, in ogni caso, a
decorrere dal 1° Agosto 1994. È a tale ultima data che
deve peraltro ormai farsi riferimento considerato che lo stato
dell’iter
di predisposizione delle norme in argomento da parte dell’UNI non
consente di prevedere che il relativo decreto di recepimento venga
pubblicato prima della metà del prossimo mese di maggio.
Questo Ministero, in relazione all'approssimarsi di tale termine di
efficacia ed ai quesiti pervenuti in merito all’applicazione delle
norme in questione, ritiene opportuno fornire, con la presente
circolare, alcuni chiarimenti interpretativi, con particolare
riferimento ai requisiti richiesti per il terzo responsabile
dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico ed alla
disciplina della sostituzione dei generatori di calore il cui
rendimento di combustione risulti inferiore ai limiti prescritti.
A.
- Requisiti del terzo responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico.
La
legge 9 gennaio 1991, n. 10 ha previsto all’art. 31, commi 1 e 2,
la possibilità di delegare ad un soggetto terzo la
responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli
impianti termici per il riscaldamento degli edifici. La medesima
disposizione prevede che il proprietario, ovvero il terzo che si
assume tale responsabilità ove il proprietario stesso si
avvalga della predetta possibilità di delega, debba “adottare
misure necessarie per contenere i consumi di energia” e sia tenuto
“a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della
vigente normativa UNI e CEI”; l’eventuale delega di
responsabilità ad un soggetto terzo implica, fra l’altro,
che esso subentri al proprietario o all’amministratore anche come
destinatario delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art.
34, comma 5, della medesima legge n. 10/1991.
Nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono
stati precisati, fra l’altro, i requisiti che debbono essere
posseduti dall’eventuale terzo responsabile nominato dal
proprietario. In particolare, l’art. 1, comma 1, lettera o),
di detto regolamento prevede che il terzo responsabile debba essere
“in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e
comunque di idonea capacità tecnica, economica ed
organizzativa”; tale prescrizione ha lo scopo di evidenziare che il
soggetto delegato dal proprietario in qualità di terzo
responsabile non può essere un mero prestanome, bensì
deve possedere capacità adeguate ed i requisiti previsti dalle
norme vigenti per provvedere direttamente alla conduzione e
manutenzione degli impianti.
Il
regolamento, in generale, lascia piena discrezione ai soggetti
proprietari nella valutazione della sussistenza di tali requisiti,
precisando tuttavia al comma 8 dell’art. 11 che per gli impianti
termici individuali si intende che essi sussistano per i soggetti
abilitati alla manutenzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
tale precisazione non costituisce peraltro un vincolo aggiuntivo in
quanto, una volta chiarito che sia la legge n. 10/1991 che il
predetto regolamento richiedono che la delega di responsabilità
sia esercitata nei confronti di un soggetto che possa provvedere
direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti, è
la stessa legge n. 46/1990 che individua i requisiti minimi che già
debbono essere posseduti dal soggetto che effettua tali interventi di
manutenzione, anche nell’ipotesi che il proprietario ne conservi la
relativa responsabilità.
L’abilitazione
alla manutenzione degli impianti ai sensi della legge n. 46/1990
risulta pertanto un requisito minimo per l’assunzione della
responsabilità di esercizio e manutenzione di qualsiasi
impianto termico, e non solo per gli impianti unifamiliari. Il
patentino di abilitazione che, ai sensi dell’art. 16 della legge 13
luglio 1966, n. 615, deve essere obbligatoriamente posseduto dal
personale addetto alla conduzione degli impianti termici di
potenzialità superiore a 200.000 kcal/h e la conseguente
iscrizione nel registro di cui all’art. 17 della medesima legge,
essendo riferiti al personale addetto e non all’impresa alle cui
dipendenze esso opera, non costituiscono invece requisito sufficiente
affinché l’impresa stessa sia destinataria della delega di
responsabilità di esercizio e manutenzione dell’impianto,
ove essa non sia abilitata ai sensi della legge n. 46/1990.
Solo
per gli impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore
a 350 kW o comunque destinati esclusivamente ad edifici di proprietà
pubblica o adibiti ad uso pubblico l’art. 11, comma 3, del predetto
regolamento prescrive che il possesso dei requisiti richiesti al
“terzo responsabile” sia dimostrato “mediante l’iscrizione ad
albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per
categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori -
categoria gestione e manutenzione degli impianti termici, di
ventilazione e di condizionamento - oppure mediante l’iscrizione ad
elenchi equivalenti delle Comunità europee, oppure mediante
accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000”.
Quest’ultima disposizione, peraltro, come sopra chiarito,
esplicherà effetti solo dal 1° agosto 1994 e, quindi,
dalla prossima stagione di riscaldamento 1994-1995.
La
previsione di requisiti di qualificazione per il terzo responsabile è
coerente con le finalità proprie della norma primaria, in
quanto è da ritenere che tale possibilità di delega di
responsabilità sia stata prevista a favore del proprietario,
non certo per permettergli di sottrarsi alle proprie responsabilità
dirette trasferendole ad un qualsiasi altro soggetto (il che potrebbe
al limite favorire l’elusione delle prescrizioni della legge),
bensì per consentirgli di ricondurre la responsabilità
degli interventi concernenti il risparmio di energia nell’esercizio
e nella manutenzione dell’impianto termico ad un soggetto idoneo a
meglio effettuare e disporre tali interventi, quando egli stesso non
ritenga di possedere capacità adeguate per effettuarli o
disporli personalmente mantenendone in proprio le connesse
responsabilità. Che tali requisiti debbano essere non solo di
professionalità tecnica, come è evidente in relazione
alle caratteristiche degli impianti in questione e degli interventi
sugli stessi, ma anche di idoneità economica-organizzativa,
deriva dalla necessità che il terzo responsabile non si riduca
ad un consulente che suggerisca al proprietario gli interventi più
idonei, bensì sia in effetti soggetto in grado di provvedere
direttamente o tramite la sua organizzazione ad “adottare” le
misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia, a
“condurre” l’impianto secondo le prescrizioni di legge ed a
“disporre” i necessari interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, secondo la delega ricevuta dal proprietario, nonché
a rispondere ai fini sanzionatori.
Gli
incarichi di esercizio o di manutenzione degli impianti termici,
ovvero i connessi incarichi professionali per misurazioni, perizie,
consulenze e direzione dei lavori, possono peraltro continuare ad
essere attribuiti anche a soggetti privi delle specifiche
caratteristiche individuate nel regolamento in argomento per il terzo
responsabile, ferma restando naturalmente la necessità del
possesso dei requisiti previsti dalle altre norme vigenti per
l’esercizio di tali attività, con particolare riferimento ai
requisiti di cui alla legge n. 49/1990 per le attività di
manutenzione. Ciò è possibile tutte le volte che il
proprietario dell’impianto non si avvalga della nuova facoltà
prevista dalla legge di trasferire a tali soggetti terzi le connesse
responsabilità e le mantenga in proprio, ovvero quando tal
attività siano esercitate a titolo di subcommessa su
disposizione del terzo responsabile a ciò delegato.
Quanto
ai più stringenti requisiti individuati dal regolamento per
assumere la responsabilità degli impianti centralizzati con
potenza superiore a 350 kW o comunque destinate ad edifici di
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, si tratta di una
prescrizione coerente con le finalità della norma. Ciò
in relazione, da un lato, alla particolare rilevanza degli impianti
di maggiori dimensioni (gli impianti centralizzati oltre i 350 kW
sono riferibili, indicativamente ai condomini di almeno 30
appartamenti) ai fini del contenimento dei consumi e, dall’altro,
al particolare ruolo che il piano energetico nazionale e le sue norme
di attuazione attribuiscono ai comportamenti della pubblica
amministrazione in quanto consumatore di energia. Tale maggiore
qualificazione richiesta, deve essere intesa nella sua portata
sostanziale, tenendo conto di tutte le alternative già
previste dal regolamento e delle norme successivamente intervenute,
in particolare si chiarisce che:
a)
l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori non è
prescritta in via generale, bensì costituisce solo
l’esemplificazione di una delle modalità per dimostrare il
possesso dei requisiti richiesti ai terzi responsabili di impianti di
riscaldamento pubblici ovvero di potenza superiore ai 350 kW:
l’abrogazione della legge istitutiva di tale albo, disposta a
decorrere dal 1° gennaio 1997 dall’art. 8, comma 10, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge-quadro in materia di lavori
pubblici), non rende quindi inapplicabile la prescrizione
regolamentare; peraltro, dall’entrata in vigore del nuovo sistema
di qualificazione introdotto dall’art. 8, commi 1 e 2, della citata
legge-quadro in materia di lavori pubblici, la qualificazione
certificata da organismi pubblici o privati accreditati dagli
organismi pubblici ivi previsti potrà essere considerata
idonea anche ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalle
disposizioni del regolamento in argomento;
b)
dette disposizioni regolamentari già individuano comunque,
come possibile alternativa per dimostrare il possesso di requisiti
idonei all’assunzione della responsabilità per impianti
termici pubblici o di rilevante potenza, le attestazioni di
qualificazione ai sensi delle norme della serie UNI EN 29.000; nel
contesto del regolamento, infatti, benché si parli
impropriamente di “accreditamento del soggetto ai sensi delle norme
UNI EN 29.000”, tale espressione deve intendersi riferita
all’attestazione della conformità del sistema di qualità,
rilasciata da soggetto accreditato per tale funzione di
certificazione;
c)
fino all’emanazione di una organica disciplina nazionale sul
sistema di certificazione e sempre limitatamente all’esigenza di
comprovare i requisiti richiesti al terzo responsabile, devono
ritenersi pertanto validi anche gli attestati e certificati di
qualificazione rilasciati secondo le procedure di accreditamento e
certificazione adottate in ambito volontario, nel rispetto delle
norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali;
d) sempre in via transitoria, tenuto conto dell’eventuale difficoltà ad individuare soggetti già muniti degli specifici requisiti di qualificazione richiesti, i soggetti pubblici ed i proprietari di impianti di rilevante potenza, possono nelle proprie autonome determinazioni ritenere sufficiente ai fini della prova dei requisiti richiesti dal regolamento, l’abilitazione alla manutenzione degli impianti termici ai sensi della legge n. 46/1990, accompagnata dalla dichiarazione dell’impresa interessata di operare conformemente alle citate norme della serie UNI EN 29.000 e di avere avviato le procedure per ottenere la relativa certificazione da parte di un organismo accreditato; ciò in linea con quanto previsto dall’art. 33 della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, secondo cui quando siano richiesti certificati rilasciati ai sensi delle norme UNI EN 29.000 le amministrazioni interessate “ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, nel caso di prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti”.
B.
- Sostituzione dei generatori di calore con rendimenti di combustione
inferiori a quelli prescritti.
L’art.
6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1980, già
entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 1993, prescrive il rendimento
termico minimo per i generatori di calore da installare a decorrere
da tale data.
L’art.
11, commi 14 e 15, del medesimo regolamento dispone la sostituzione
dei generatori di calore il cui rendimento di combustione, misurato
nel corso delle verifiche periodiche, risulti inferiore a determinati
valori, a meno che i predetti generatori non siano riconducibili
mediante operazioni di manutenzione ai livelli di rendimento minimo
ammessi. Tale sostituzione, per i generatori installati a decorrere
dal 29 ottobre 1993, deve avvenire entro trecento giorni solari a
partire dalla data della verifica mentre, per i generatori installati
anteriormente al 29 ottobre 1993, deve essere effettuata entro date
predeterminate. Si richiama in particolare la prossima scadenza del
termine del 30 settembre 1994 previsto per la sostituzione dei
generatori di calore di potenza nominale pari o superiore a 350 kW
installati anteriormente al 29 ottobre 1993, ove siano rilevati
rendimenti inferiori a quelli minimi ammessi in fase di verifica. In
tal caso l’eventuale esistenza di un rendimento inferiore a quelli
minimi ammessi deve essere già nota al responsabile
dell’impianto sulla base delle indicazioni del costruttore e delle
verifiche periodiche effettuate nei termini e con le modalità
di misurazione a suo tempo determinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052.
Con
riferimento alla previsione del citato art. 11, comma 14, secondo cui
la misurazione del rendimento di combustione deve essere effettuata
in conformità a norme tecniche UNI che dovranno essere
recepite dal Ministero dell’industria, si precisa che fino al
recepimento di dette norme, tale misurazione può essere
effettuata sulla base di quanto previsto dall’allegato 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 1052/1977 che, anche per
questo aspetto, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della legge n.
10/1991, deve ritenersi applicabile fino alla piena efficacia delle
corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica n. 412/1993 e delle norme tecniche ivi richiamate.
Anche
i generatori installati anteriormente al 29 ottobre 1993, si ritiene
applicabile il generale termine di sostituzione di trecento giorni
dalla data della verifica ove la diminuzione di rendimento sia
successiva alle specifiche date di sostituzione previste o comunque
sia rilevabile solo dopo tali date in conseguenza dei nuovi metodi di
misurazione che saranno indicati nelle richiamate norme tecniche UNI.
Salvo quanto chiarito per le disposizioni relative alla sostituzione dei generatori di calore, le altre innovazioni contenute negli artt. 5, 7, 8 e 11 del regolamento per la progettazione e l’installazione degli impianti termici, avendo effetto solo a decorrere dal 1° agosto 1994, non comportano interventi di modifica e sostituzione per gli impianti esistenti installati nel rispetto della normativa precedente e si applicano solo agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti stessi. La presente circolare, indirizzata a codesti uffici, enti ed associazioni che potranno autonomamente avvalersene nell’esercizio dell’attività di rispettiva competenza, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinché i destinatari a tutti gli altri soggetti interessati possano prenderne conoscenza.