Riscaldamento
Articoli:
§ 1. - LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615
§ 3. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1970 N. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993 N. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in a
§ 6. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 NOVEMBRE 1996 N. 660 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi)
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 2 APRILE 1998 (Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi)
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di comb
(Articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento)



Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993. La maggior parte delle disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento a quelle inerenti i limiti di esercizio degli impianti termici, hanno già avuto effetto con l’ordinaria entrata in vigore del regolamento. Le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8 e 11 del medesimo regolamento, inerenti in particolare le prescrizioni ai fini della progettazione, dell’installazione e della manutenzione degli impianti termici, avranno invece effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento delle normative UNI previste dai medesimi articoli e, in ogni caso, a decorrere dal 1° Agosto 1994. È a tale ultima data che deve peraltro ormai farsi riferimento considerato che lo stato dell’iter di predisposizione delle norme in argomento da parte dell’UNI non consente di prevedere che il relativo decreto di recepimento venga pubblicato prima della metà del prossimo mese di maggio. Questo Ministero, in relazione all'approssimarsi di tale termine di efficacia ed ai quesiti pervenuti in merito all’applicazione delle norme in questione, ritiene opportuno fornire, con la presente circolare, alcuni chiarimenti interpretativi, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per il terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico ed alla disciplina della sostituzione dei generatori di calore il cui rendimento di combustione risulti inferiore ai limiti prescritti.



A. - Requisiti del terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.


La legge 9 gennaio 1991, n. 10 ha previsto all’art. 31, commi 1 e 2, la possibilità di delegare ad un soggetto terzo la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici. La medesima disposizione prevede che il proprietario, ovvero il terzo che si assume tale responsabilità ove il proprietario stesso si avvalga della predetta possibilità di delega, debba “adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia” e sia tenuto “a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI”; l’eventuale delega di responsabilità ad un soggetto terzo implica, fra l’altro, che esso subentri al proprietario o all’amministratore anche come destinatario delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 34, comma 5, della medesima legge n. 10/1991.


Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono stati precisati, fra l’altro, i requisiti che debbono essere posseduti dall’eventuale terzo responsabile nominato dal proprietario. In particolare, l’art. 1, comma 1, lettera o), di detto regolamento prevede che il terzo responsabile debba essere “in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa”; tale prescrizione ha lo scopo di evidenziare che il soggetto delegato dal proprietario in qualità di terzo responsabile non può essere un mero prestanome, bensì deve possedere capacità adeguate ed i requisiti previsti dalle norme vigenti per provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti.


Il regolamento, in generale, lascia piena discrezione ai soggetti proprietari nella valutazione della sussistenza di tali requisiti, precisando tuttavia al comma 8 dell’art. 11 che per gli impianti termici individuali si intende che essi sussistano per i soggetti abilitati alla manutenzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46; tale precisazione non costituisce peraltro un vincolo aggiuntivo in quanto, una volta chiarito che sia la legge n. 10/1991 che il predetto regolamento richiedono che la delega di responsabilità sia esercitata nei confronti di un soggetto che possa provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti, è la stessa legge n. 46/1990 che individua i requisiti minimi che già debbono essere posseduti dal soggetto che effettua tali interventi di manutenzione, anche nell’ipotesi che il proprietario ne conservi la relativa responsabilità.


L’abilitazione alla manutenzione degli impianti ai sensi della legge n. 46/1990 risulta pertanto un requisito minimo per l’assunzione della responsabilità di esercizio e manutenzione di qualsiasi impianto termico, e non solo per gli impianti unifamiliari. Il patentino di abilitazione che, ai sensi dell’art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, deve essere obbligatoriamente posseduto dal personale addetto alla conduzione degli impianti termici di potenzialità superiore a 200.000 kcal/h e la conseguente iscrizione nel registro di cui all’art. 17 della medesima legge, essendo riferiti al personale addetto e non all’impresa alle cui dipendenze esso opera, non costituiscono invece requisito sufficiente affinché l’impresa stessa sia destinataria della delega di responsabilità di esercizio e manutenzione dell’impianto, ove essa non sia abilitata ai sensi della legge n. 46/1990.


Solo per gli impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW o comunque destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico l’art. 11, comma 3, del predetto regolamento prescrive che il possesso dei requisiti richiesti al “terzo responsabile” sia dimostrato “mediante l’iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici, di ventilazione e di condizionamento - oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000”. Quest’ultima disposizione, peraltro, come sopra chiarito, esplicherà effetti solo dal 1° agosto 1994 e, quindi, dalla prossima stagione di riscaldamento 1994-1995.


La previsione di requisiti di qualificazione per il terzo responsabile è coerente con le finalità proprie della norma primaria, in quanto è da ritenere che tale possibilità di delega di responsabilità sia stata prevista a favore del proprietario, non certo per permettergli di sottrarsi alle proprie responsabilità dirette trasferendole ad un qualsiasi altro soggetto (il che potrebbe al limite favorire l’elusione delle prescrizioni della legge), bensì per consentirgli di ricondurre la responsabilità degli interventi concernenti il risparmio di energia nell’esercizio e nella manutenzione dell’impianto termico ad un soggetto idoneo a meglio effettuare e disporre tali interventi, quando egli stesso non ritenga di possedere capacità adeguate per effettuarli o disporli personalmente mantenendone in proprio le connesse responsabilità. Che tali requisiti debbano essere non solo di professionalità tecnica, come è evidente in relazione alle caratteristiche degli impianti in questione e degli interventi sugli stessi, ma anche di idoneità economica-organizzativa, deriva dalla necessità che il terzo responsabile non si riduca ad un consulente che suggerisca al proprietario gli interventi più idonei, bensì sia in effetti soggetto in grado di provvedere direttamente o tramite la sua organizzazione ad “adottare” le misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia, a “condurre” l’impianto secondo le prescrizioni di legge ed a “disporre” i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo la delega ricevuta dal proprietario, nonché a rispondere ai fini sanzionatori.


Gli incarichi di esercizio o di manutenzione degli impianti termici, ovvero i connessi incarichi professionali per misurazioni, perizie, consulenze e direzione dei lavori, possono peraltro continuare ad essere attribuiti anche a soggetti privi delle specifiche caratteristiche individuate nel regolamento in argomento per il terzo responsabile, ferma restando naturalmente la necessità del possesso dei requisiti previsti dalle altre norme vigenti per l’esercizio di tali attività, con particolare riferimento ai requisiti di cui alla legge n. 49/1990 per le attività di manutenzione. Ciò è possibile tutte le volte che il proprietario dell’impianto non si avvalga della nuova facoltà prevista dalla legge di trasferire a tali soggetti terzi le connesse responsabilità e le mantenga in proprio, ovvero quando tal attività siano esercitate a titolo di subcommessa su disposizione del terzo responsabile a ciò delegato.


Quanto ai più stringenti requisiti individuati dal regolamento per assumere la responsabilità degli impianti centralizzati con potenza superiore a 350 kW o comunque destinate ad edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, si tratta di una prescrizione coerente con le finalità della norma. Ciò in relazione, da un lato, alla particolare rilevanza degli impianti di maggiori dimensioni (gli impianti centralizzati oltre i 350 kW sono riferibili, indicativamente ai condomini di almeno 30 appartamenti) ai fini del contenimento dei consumi e, dall’altro, al particolare ruolo che il piano energetico nazionale e le sue norme di attuazione attribuiscono ai comportamenti della pubblica amministrazione in quanto consumatore di energia. Tale maggiore qualificazione richiesta, deve essere intesa nella sua portata sostanziale, tenendo conto di tutte le alternative già previste dal regolamento e delle norme successivamente intervenute, in particolare si chiarisce che:


a) l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori non è prescritta in via generale, bensì costituisce solo l’esemplificazione di una delle modalità per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai terzi responsabili di impianti di riscaldamento pubblici ovvero di potenza superiore ai 350 kW: l’abrogazione della legge istitutiva di tale albo, disposta a decorrere dal 1° gennaio 1997 dall’art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge-quadro in materia di lavori pubblici), non rende quindi inapplicabile la prescrizione regolamentare; peraltro, dall’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione introdotto dall’art. 8, commi 1 e 2, della citata legge-quadro in materia di lavori pubblici, la qualificazione certificata da organismi pubblici o privati accreditati dagli organismi pubblici ivi previsti potrà essere considerata idonea anche ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalle disposizioni del regolamento in argomento;


b) dette disposizioni regolamentari già individuano comunque, come possibile alternativa per dimostrare il possesso di requisiti idonei all’assunzione della responsabilità per impianti termici pubblici o di rilevante potenza, le attestazioni di qualificazione ai sensi delle norme della serie UNI EN 29.000; nel contesto del regolamento, infatti, benché si parli impropriamente di “accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000”, tale espressione deve intendersi riferita all’attestazione della conformità del sistema di qualità, rilasciata da soggetto accreditato per tale funzione di certificazione;


c) fino all’emanazione di una organica disciplina nazionale sul sistema di certificazione e sempre limitatamente all’esigenza di comprovare i requisiti richiesti al terzo responsabile, devono ritenersi pertanto validi anche gli attestati e certificati di qualificazione rilasciati secondo le procedure di accreditamento e certificazione adottate in ambito volontario, nel rispetto delle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali;


d) sempre in via transitoria, tenuto conto dell’eventuale difficoltà ad individuare soggetti già muniti degli specifici requisiti di qualificazione richiesti, i soggetti pubblici ed i proprietari di impianti di rilevante potenza, possono nelle proprie autonome determinazioni ritenere sufficiente ai fini della prova dei requisiti richiesti dal regolamento, l’abilitazione alla manutenzione degli impianti termici ai sensi della legge n. 46/1990, accompagnata dalla dichiarazione dell’impresa interessata di operare conformemente alle citate norme della serie UNI EN 29.000 e di avere avviato le procedure per ottenere la relativa certificazione da parte di un organismo accreditato; ciò in linea con quanto previsto dall’art. 33 della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, secondo cui quando siano richiesti certificati rilasciati ai sensi delle norme UNI EN 29.000 le amministrazioni interessate “ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, nel caso di prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti”.



B. - Sostituzione dei generatori di calore con rendimenti di combustione inferiori a quelli prescritti.


L’art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1980, già entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 1993, prescrive il rendimento termico minimo per i generatori di calore da installare a decorrere da tale data.


L’art. 11, commi 14 e 15, del medesimo regolamento dispone la sostituzione dei generatori di calore il cui rendimento di combustione, misurato nel corso delle verifiche periodiche, risulti inferiore a determinati valori, a meno che i predetti generatori non siano riconducibili mediante operazioni di manutenzione ai livelli di rendimento minimo ammessi. Tale sostituzione, per i generatori installati a decorrere dal 29 ottobre 1993, deve avvenire entro trecento giorni solari a partire dalla data della verifica mentre, per i generatori installati anteriormente al 29 ottobre 1993, deve essere effettuata entro date predeterminate. Si richiama in particolare la prossima scadenza del termine del 30 settembre 1994 previsto per la sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale pari o superiore a 350 kW installati anteriormente al 29 ottobre 1993, ove siano rilevati rendimenti inferiori a quelli minimi ammessi in fase di verifica. In tal caso l’eventuale esistenza di un rendimento inferiore a quelli minimi ammessi deve essere già nota al responsabile dell’impianto sulla base delle indicazioni del costruttore e delle verifiche periodiche effettuate nei termini e con le modalità di misurazione a suo tempo determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052.


Con riferimento alla previsione del citato art. 11, comma 14, secondo cui la misurazione del rendimento di combustione deve essere effettuata in conformità a norme tecniche UNI che dovranno essere recepite dal Ministero dell’industria, si precisa che fino al recepimento di dette norme, tale misurazione può essere effettuata sulla base di quanto previsto dall’allegato 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1052/1977 che, anche per questo aspetto, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della legge n. 10/1991, deve ritenersi applicabile fino alla piena efficacia delle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e delle norme tecniche ivi richiamate.


Anche i generatori installati anteriormente al 29 ottobre 1993, si ritiene applicabile il generale termine di sostituzione di trecento giorni dalla data della verifica ove la diminuzione di rendimento sia successiva alle specifiche date di sostituzione previste o comunque sia rilevabile solo dopo tali date in conseguenza dei nuovi metodi di misurazione che saranno indicati nelle richiamate norme tecniche UNI.


Salvo quanto chiarito per le disposizioni relative alla sostituzione dei generatori di calore, le altre innovazioni contenute negli artt. 5, 7, 8 e 11 del regolamento per la progettazione e l’installazione degli impianti termici, avendo effetto solo a decorrere dal 1° agosto 1994, non comportano interventi di modifica e sostituzione per gli impianti esistenti installati nel rispetto della normativa precedente e si applicano solo agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti stessi. La presente circolare, indirizzata a codesti uffici, enti ed associazioni che potranno autonomamente avvalersene nell’esercizio dell’attività di rispettiva competenza, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinché i destinatari a tutti gli altri soggetti interessati possano prenderne conoscenza.