Art.
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Organismi notificati.
Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono designati gli organismi abilitati ad attestare la conformità
delle caldaie e degli apparecchi al requisiti di rendimento di cui
agli artt. 4 e 6.
Le
domande intese ad ottenere la designazione sono presentate, con le
modalità e la documentazione indicate nelle disposizioni di
cui all'art. 8, comma 2, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione Generale per la Produzione Industriale -
Ispettorato tecnico, che, d'intesa con la Direzione Generale delle
fonti di energia e delle industrie di base, provvede all'istruttoria
delle domande ed alla verifica dei requisiti minimi fissati
nell'allegato V.
La
designazione di cui al comma 1, della durata di cinque anni
rinnovabile, può essere revocata in ogni momento, qualora
l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui
all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente violazione delle
procedure di cui al presente regolamento.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri l'elenco degli organismi designati e le eventuali revoche.