Art.
7 -
Caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
Nelle
more dell'emanazione delle norme di cui all'art. 12, comma 2, lettera
f),
fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b),
e comma 2, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore
a 0,035 MW devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi degli
impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1970, n. 1391. Gli impianti installati precedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano ai
suddetti requisiti tecnici e costruttivi entro quattro anni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Al
fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b),
e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a
1,5 MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas
effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la
registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di
carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente
gassoso all'uscita della camera di combustione.
Gli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, installati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto disposto dal comma 2, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.