Art. 11 - Piani e programmi regionali.
Secondo
quanto stabilito agli artt. 8, 9 e 10, le regioni, nell'ambito dei
piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, possono limitare l'utilizzo dei seguenti
combustibili, come individuati dal presente decreto, ove tale misura
sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità
dell'aria:
a) agglomerati di lignite;
b) carbone da vapore;
c) coke metallurgico e da gas;
d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio;
f) emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio.