Art.
3 -
Modalità di certificazione.
Salvo
quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4, per i prodotti di cui al
presente decreto la certificazione può essere costituita da
una “dichiarazione del produttore” mediante la quale quest'ultimo
o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea attesta le
caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate
nell'allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni
sono state determinate mediante prove effettuate presso un
laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di
prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità
europea, applicando una o più delle procedure previste dalla
normativa di seguito indicata:
a)
regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato
membro della CEE;
b)
norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI o, in
assenza di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di
normazioni dei Paesi CEE elencati in allegato alla direttiva CEE n.
83/189 del 28 marzo 1983, e successivi aggiornamenti.
In
assenza delle procedure di prova di cui al comma 1, possono essere
applicate, previa approvazione dell'Autorità competente di uno
dei Paesi dell'Unione europea, procedure previste da:
a) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CEE;
b)
norme tecniche emesse da Organismi di normazione di Paesi esterni
alla CEE.
Nella
dichiarazione di cui al comma 1, l'attestante ha l'obbligo di:
-
quantificare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto,
secondo le indicazioni dell'allegato A;
-
indicare il laboratorio presso il quale sono state eseguite le prove,
o l'Organismo di certificazione del prodotto;
-
evidenziare le procedure di prova applicate.
Nel caso di componenti prodotti da imprese che abbiano conseguito una certificazione di rispondenza ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere sottoscritta senza alcun riferimento al laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove.