Riscaldamento
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§ 1. - LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615
§ 3. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1970 N. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993 N. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in a
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 2 APRILE 1998 (Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi)
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di comb
Art. 3 - Modalità di certificazione.

Art. 3 - Modalità di certificazione.


Salvo quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4, per i prodotti di cui al presente decreto la certificazione può essere costituita da una “dichiarazione del produttore” mediante la quale quest'ultimo o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell'allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata:


a) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro della CEE;


b) norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI o, in assenza di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di normazioni dei Paesi CEE elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983, e successivi aggiornamenti.


In assenza delle procedure di prova di cui al comma 1, possono essere applicate, previa approvazione dell'Autorità competente di uno dei Paesi dell'Unione europea, procedure previste da:


a) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CEE;

b) norme tecniche emesse da Organismi di normazione di Paesi esterni alla CEE.


Nella dichiarazione di cui al comma 1, l'attestante ha l'obbligo di:


- quantificare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, secondo le indicazioni dell'allegato A;


- indicare il laboratorio presso il quale sono state eseguite le prove, o l'Organismo di certificazione del prodotto;


- evidenziare le procedure di prova applicate.


Nel caso di componenti prodotti da imprese che abbiano conseguito una certificazione di rispondenza ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere sottoscritta senza alcun riferimento al laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove.