Capo III - Limiti delle emissioni. Norme per il controllo dei fumi emessi dagli impianti termici
Art.
13 -
Limiti delle emissioni.
I
fumi che gli impianti termici scaricano nell'atmosfera devono avere
caratteristiche e composizioni comprese entro i limiti appresso
specificati.
Il
limite massimo ammissibile delle particelle solide contenute nei fumi
emessi dagli impianti termici è espresso dalla seguente
relazione:
q
= 0,25 (1 + A)
nella
quale q rappresenta il quantitativo di particelle espresse in g per
me di emissioni ed A un aumento percentuale consentito per impianti
di potenzialità uguale o superiore a 1.000.000 di kcal/h, in
funzione della potenzialità dell'impianto e delle altezze di
sbocco superiori a m. 30, come indicato nel diagramma riportato nella
appendice n. 3.
È
ammessa l'interpolazione lineare per potenzialità intermedie a
quelle tabulate.
Il
contenuto di 0,25 g di sostanze solide per mc di emissioni si assume
pari all'indice n. 1 della scala Ringelmann ed all'indice n. 8 della
scala Bacharach.
L'indice
dei fumi emessi dagli impianti termici non deve in nessun caso essere
superiore al n. 2 della scala Ringelmann, con la sola eccezione delle
circostanze appresso specificate.
È
consentito che l'indice dei fumi emessi dagli impianti termici che
bruciano combustibili liquidi assuma i seguenti valori per periodi
complessivi non superiori a 5 minuti primi durante ogni ora di
funzionamento:
- camini alti fino a 50 m. n. 2 della scala Ringelmann;
-
camini alti oltre 50 m. n. 3 della scala Ringelmann.
Le
durate dei periodi complessivi sopraddetti possono essere raddoppiate
per gli impianti termici che bruciano combustibili solidi.
Il
limite massimo ammissibile per la concentrazione dei composti dello
zolfo, espressi come anidride solforosa, contenuti nei fumi emessi
dagli impianti termici nei cui focolari vengono bruciati combustibili
liquidi aventi viscosità superiori a 5 gradi Engler e
contenuti in zolfo non superiori al 4 per cento in peso, non deve
risultare superiore allo 0,20 per cento in volume, in nessuna fase
del funzionamento. La misura della concentrazione deve essere
effettuata alla base dei camini.
L'accertamento
del contenuto di particelle solide e di composti dello zolfo nei fumi
emessi dagli impianti termici di nuova installazione, trasformati od
ampliati, deve essere effettuato in sede di collaudo secondo le
modalità specificate nell’appendice n. 4.
Qualora
il rilevamento visivo dell'indice dei fumi emessi da un impianto
termico già installato, effettuato dal personale del
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco o dal personale
degli uffici tecnici comunali, incaricati dal Comando medesimo,
periodicamente o su indicazioni dell'autorità sanitaria o
degli organi di controllo previsti dalla legge, metta in evidenza
valori superiori a quelli consentiti dal regolamento, per due volte,
si deve procedere all'accertamento del contenuto di particelle solide
nei fumi con metodo ponderale secondo le modalità specificate
in appendice.
Nel
caso in cui i risultati degli accertamenti basati sui metodi
descritti nelle appendici diano valori superiori a quelli consentiti
dal regolamento, il Comando provinciale dei vigili del fuoco
trasmette all'Ufficio del medico provinciale il verbale redatto a
conclusione dell’ispezione effettuata, per l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge. Copia del medesimo verbale deve essere
notificata al responsabile dell'impianto.
Si
indica, la concentrazione della anidride carbonica (Co2) contenuta
nei fumi emessi dagli impianti termici funzionanti a combustibili
liquidi, misurata allo sbocco o alla base dei camini, il valore
compreso tra il 10% ed il 13% in volume, quale indice di una buona
combustione.
Si
indica, per la concentrazione dell'anidride carbonica (Co2) contenuta
nei fumi emessi dagli impianti termici funzionanti a combustibili
solidi, misurata allo sbocco o alla base dei camini, il valore
superiore al 10% in volume, quale indice di una buona combustione.
La
temperatura dei fumi emessi dagli impianti termici misurata allo
sbocco nell'atmosfera, deve essere in ogni circostanza, esclusi solo
i periodi di avviamento, superiore a 90°C. Detta temperatura può
anche essere misurata alla base del camino previa determinazione
della diminuzione della temperatura dei fumi nel loro percorso dalla
base alla bocca del camino.
Tutti i limiti ammessi nel presente regolamento per le materie inquinanti presenti nei fumi sono riferiti a volumi unitari secchi di emissione riportati alla temperatura di 15°C ed alla pressione di 760 mm di mercurio.