Riscaldamento
Articoli:
§ 1. - LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615
§ 3. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1970 N. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993 N. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in a
§ 5. - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 12 APRILE 1994 N. 233/F
§ 6. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 NOVEMBRE 1996 N. 660 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi)
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 2 APRILE 1998 (Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi)
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di comb
(Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici)

Art. 1


I corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, previsti dall'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono disciplinati dal presente decreto.



Art. 2


I corsi possono essere istituiti da enti a carattere nazionale che, senza scopi di lucro, perseguono a norma di statuto finalità dell'industria.


L'istituzione dei singoli corsi è autorizzata, per un numero di allievi non inferiore a 20 e non superiore a 30, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo accertamento, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, della idoneità tecnica delle sedi didattiche.


Le proposte per l'istituzione dei singoli corsi debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.


Gli oneri di spesa per lo svolgimento dei corsi autorizzati gravano sul fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modificazioni.



Art. 3


L'avviamento ai corsi è disposto, su domanda dei lavoratori interessati che abbiano compiuto il 18° anno di età, dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.


La partecipazione ai corsi degli allievi ammessi è gratuita.



Art. 4


La durata dei singoli corsi deve essere di 25 giorni effettivi, per un complesso di 75 ore di insegnamento. I programmi didattici debbono corrispondere a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.



Art. 5


Al termine dei corsi gli allievi che li abbiano assiduamente frequentati sono sottoposti, presso la sede dei corsi stessi a prove di esame teorico-pratiche entro i limiti dei programmi didattici di cui al precedente art. 4.


Le commissioni di esame sono composte: dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro o da altro funzionario da questi delegato, con funzioni di presidente; da un insegnante del corso; da un esperto in materia di impianti termici, designato dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.


Le funzioni di segreteria sono espletate da funzionari dell'Ispettorato provinciale del lavoro.



Art. 6


Gli enti gestori dei corsi debbono rimettere al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il rendiconto delle spese sostenute.


I rendiconti ritenuti regolari sono trasmessi dai predetti uffici al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il riscontro amministrativo-contabile.



Art. 7


Le imprese operanti nel settore degli impianti termici previsti dall'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, possono svolgere, per proprio conto e a proprie spese, corsi per la conduzione dei suddetti impianti ai fini del conseguimento, da parte degli allievi, del patentino di abilitazione.


Per gli esami di abilitazione e per la composizione delle relative commissioni valgono le norme di cui all'art. 5 del presente decreto.



Allegato A


Programma didattico dei corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici per uso civile (legge 13 luglio 1966, n. 615)


Richiami sulle nozioni elementari di peso, misura, volume e peso specifico.


Nozioni di calore, temperatura, calorie e calore specifico, termometri.


Produzione del vapore - vapore saturo - vapore umido.


Nozioni di forza e pressioni.


Manometri e barometri.


Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione - la funzione dell'aria - accensione del fuoco - condotta del fuoco - funzione del camino - produzione di fuliggine e nerofumo - spegnimento del fuoco.


Cenni sui bruciatori e sulle griglie.


Cenni sulle caldaie.


Accessori: apparecchi di sicurezza - valvole di vario tipo - indicatori di livello - termostati - pressostati - applicazione dei termometri e dei manometri alle caldaie.