Art.
2 -
Definizioni.
Ai
fini del presente decreto si intende per:
a)
combustibili per uso industriale: combustibili utilizzati negli
impianti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, nonché quelli utilizzati nelle attività
di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;
b)
combustibili per usi civili: combustibili utilizzati negli impianti
termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;
c)
luogo di produzione di uno o più combustibili: area delimitata
in cui sono localizzati uno o più impianti destinati alla
produzione di detti combustibili;
d)
potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del
potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della
portata di combustibile bruciato al singolo focolare dell'impianto di
combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in
Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la parte di un
impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare
costituisce un'unità termica. Ai soli fini della definizione
dei valori limite di emissione e dell'applicabilità dell'art.
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1991, la potenza termica nominale da considerare è la somma
delle potenze termiche nominali dei singoli focolari, salvo diverse
valutazioni dell'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione.
Sono
in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al comma 1, lettera b),
quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:
a) riscaldamento o climatizzazione di ambienti;
b) riscaldamento di acqua calda per utenze civili;
c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) forni da pane;
f) mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.