Art.
10 - Facoltà
delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli
impianti termici.
In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i Sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
I Sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.