Art. 2 - Componenti da certificare.
La
certificazione concerne le classi di componenti, di cui all'allegato
A del presente decreto, relativamente alle caratteristiche ed alle
prestazioni energetiche indicate nell'allegato A stesso.
Ai
fini del presente decreto, l'obbligo di certificazione è
limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita,
nell'etichetta o nella pubblicità sia fatto riferimento alle
caratteristiche e prestazioni di cui all'allegato A, ovvero siano
usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il
prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di
energia.
Per
i prodotti compresi nell'allegato A, che rientrino altresì
nell'ambito di applicazione delle direttive n. 89/106/CEE, sui
materiali da costruzione, n. 90/396/CEE, sugli apparecchi a gas e n.
92/42/CEE sui requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua
calda e relativi provvedimenti di attuazione, si applicano le vigenti
procedure di certificazione. Restano ferme le procedure di
certificazione previste per specifici settori da altre direttive
comunitarie o da altre norme italiane o di altri Stati membri a
queste ritenute equivalenti.
Per
i prodotti di cui al comma 3, le disposizioni del presente decreto si
applicano, in assenza di norme europee armonizzate e sempre che
ricorrano le condizioni di cui al comma 2, solo per integrare con
l'indicazione delle caratteristiche e prestazioni energetiche di cui
all'allegato A le attestazioni, i marchi e le etichette previsti
dalle disposizioni prevalenti richiamate al medesimo comma 3.
Per
i prodotti e componenti che rientrino nel campo delle applicazioni
della direttiva n. 92/75/CEE e suoi successivi aggiornamenti, le
disposizioni del presente decreto hanno effetto fino alla data di
attuazione delle direttive di applicazione previste all'art. 9 della
direttiva medesima.
Le tipologie di componenti di cui all'allegato A, sono aggiornate periodicamente, con la medesima procedura prevista per l'emanazione del presente decreto, in relazione all'evoluzione tecnologica ed alla progressiva emanazione di regole e norme tecniche in materia da parte di organismi nazionali, internazionali e comunitari.