Art.
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Bruciatori e griglie mobili.
I
combustibili liquidi non possono essere impiegati nei focolari se non
per mezzo di idonei apparecchi bruciatori rispondenti alle
caratteristiche costruttive e funzionali appresso specificate.
La
massima potenzialità di un bruciatore, in relazione al tipo ed
alle caratteristiche del combustibile o dei combustibili da usare
nonché le corrispondenti temperature di preriscaldamento
devono essere dichiarate dal costruttore e riportate su apposita
targa ben visibile, applicata in modo inamovibile sul corpo del
bruciatore stesso.
La
temperatura di preriscaldamento dei combustibili liquidi aventi
viscosità superiore a 4 gradi Engler deve essere non inferiore
a 70°C.
Sono
ammessi bruciatori che permettano di usare combustibili di tipi e
caratteristiche diverse da quelli originariamente previsti ed
indicati nella targa purché i nuovi dati siano riportati su di
una nuova targa regolamentare. In questo caso la targa deve essere
sostituita a cura dell'installatore che esegue la modifica.
La
potenzialità massima di un bruciatore può essere
ridotta da parte del costruttore mediante limitazione della corsa di
un organo di regolazione da attuarsi in modo permanente e da
riconoscersi all'atto del collaudo dell'impianto termico. La nuova
potenzialità massima deve risultare sull'apposita targa.
La
potenzialità massima di esercizio di un bruciatore non deve in
nessun caso risultare superiore alla potenzialità massima del
focolare servito.
I
bruciatori devono essere sempre muniti di organi di regolazione,
manuali o automatici, che consentano di parzializzare la portata del
combustibile e quella dell'aria comburente, al fine di adeguarle alle
fasi di avviamento ed alle diverse richieste dell'impianto termico.
I
bruciatori devono essere alimentati dai serbatoi tramite tubazioni
metalliche poste in opera stabilmente e con giunzioni a perfetta
tenuta.
Sono
ammessi tronchi di tubazioni flessibili solo per i collegamenti dei
bruciatori: in questo caso essi non devono avere lunghezza superiore
a m. 1,50 e devono essere posti in vista, devono essere costituiti
con materiali resistenti alla temperatura ed all'azione del
combustibile, protetti con guaina metallica esterna.
Le
condotte di alimentazione devono essere assoggettate a prova di
tenuta mediante gasolio. La prova va estesa a tutto il loro sviluppo
e va effettuata prima del collaudo dell’impianto termico. La
pressione di prova deve essere pari ad 1,5 volte quella di esercizio
e comunque non inferiore a 4 kg/cm².
È
obbligatorio che sulle condotte di alimentazione dei bruciatori sia
inserito un dispositivo di filtrazione del combustibile ubicato in
modo tale che l'ispezione e la pulizia ne risultino agevoli.
La
temperatura dei combustibili preriscaldati deve potersi facilmente
rilevare in prossimità del loro ingresso nel bruciatore per
consentire la verifica con quella prescritta sulla targa.
L'avviamento
ed il funzionamento dei bruciatori devono essere resi impossibili
mediante opportuni dispositivi di interdizione quando la temperatura
dei combustibili in arrivo sia inferiore di oltre 5°C a quella
corrispondentemente prescritta sulla targa.
L'alimentazione
del combustibile ai bruciatori in caso di mancanza di fiamma, deve
essere automaticamente arrestata entro i tempi massimi sotto
indicati:
Potenzialità massima (kcal/h) |
Tempi d'arresto massimi (secondi) |
fino a 200.000 |
20 |
da 200.000 a 600.000 |
10 |
oltre 600.000 |
5 (1) |
(1) In caso di spegnimento della fiamma durante il funzionamento, l'arresto deve verificarsi entro un secondo. |
I
bruciatori muniti di dispositivi automatici di accensione devono
consentire tentativi di accensione o di riaccensione solamente entro
i tempi d'arresto indicati nella tabella.
Entro
detti tempi sono consentiti tentativi automatici di riaccensione in
numero non superiore a tre per i bruciatori di potenzialità
massima fino a 600.000 kcal/h ed a uno per i bruciatori di
potenzialità massima oltre 600.000 kcal/h.
I
dispositivi automatici non devono permettere interventi manuali
tendenti a prolungare i tempi d'arresto od a rinnovare il numero dei
tentativi di riaccensione oltre quelli ammessi.
I
dispositivi automatici che agiscono sugli organi di arresto
dell'alimentazione del combustibile ai bruciatori devono essere
costituiti in modo tale che, dopo i tempi di arresto regolamentari,
possano essere reinseriti soltanto mediante intervento manuale.
I
focolari serviti da bruciatori aventi potenzialità massima
fino a 600.000 kcal/h, prima dei tentativi di accensione susseguenti
ad un reinserimento dei dispositivi automatici, devono essere
liberati dai prodotti gassosi mediante ventilazione forzata di durata
non inferiore a 10 secondi.
I
focolari serviti da bruciatori aventi potenzialità massima
superiore a 600.000 kcal/h prima dei tentativi di accensione
susseguenti ad un reinserimento dei dispositivi automatici, devono
essere liberati dai prodotti gassosi mediante ventilazione forzata di
durata non inferiore a 15 secondi.
La
ventilazione dei focolari può essere attuata anche mediante
tiraggio naturale, in questo caso la sua durata minima deve essere
doppia di quelle sopra indicate.
Gli
impianti termici nei quali si impiegano i combustibili solidi ammessi
dalla legge sono soggetti alle disposizioni riportate di seguito nei
casi in cui:
-
il focolare abbia un sistema di alimentazione meccanica del
combustibile;
-
nel focolare vengano bruciati combustibili macinati di qualunque
tipo.
La massima potenzialità consentita da un dispositivo di alimentazione meccanica per focolari in relazione al tipo ed alle caratteristiche del combustibile da usare, deve essere dichiarata dal costruttore e riportata su apposita targa ben visibile, applicata in modo inamovibile sul corpo del dispositivo stesso.
Sono
ammessi dispositivi che permettano di bruciare combustibili solidi di
tipi e caratteristiche diverse purché questi siano indicati
sulla medesima targa di cui sopra.
Sono
ammesse le trasformazioni di dispositivi le quali permettano di usare
combustibili solidi di tipo e caratteristiche diverse da quelli
originariamente previsti ed indicati nella targa purché i
nuovi dati siano riportati su di una nuova targa regolamentare.
La
potenzialità massima di un dispositivo può essere
ridotta mediante modifica delle caratteristiche di un organo
meccanico purché sia attuata in modo permanente senza
possibilità di manomissione e venga riconosciuta idonea
all'atto del collaudo dell'impianto termico.
La
potenzialità massima di esercizio di un dispositivo di
alimentazione meccanica di combustibile solido non deve in nessun
caso essere superiore alla potenzialità massima del focolare
servito.
I
combustibili polverizzati non possono essere usati nei focolari se
non per mezzo di idonei dispositivi bruciatori aventi potenzialità
superiore ad un milione di kcal/h.
I
dispositivi bruciatori di combustibili polverizzati devono rispondere
a tutte le disposizioni stabilite per i dispositivi di alimentazione
meccanica dei combustibili solidi ad eccezione di quelle relative
alla riduzione della potenzialità massima, che non è
consentita.
Sono consentiti anche i dispositivi bruciatori di miscele di combustibili liquidi con combustibili solidi sotto forma polverizzata sempreché rispondenti alle medesime disposizioni stabilite per i bruciatori di combustibili polverizzati.