Art.
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Requisiti e dimensionamento degli impianti termici.
Gli
impianti termici di nuova installazione nonché quelli
sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da
assicurare, in relazione a:
- il valore massimo della temperatura interna previsto dall'art. 4,
- le caratteristiche climatiche della zona,
- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,
-
il regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di
intermittenza-attenuazione previsti dall'art. 9 del presente decreto,
un “rendimento globale medio stagionale”, definito al successivo
comma 2, non inferiore al seguente valore:
ηg
=(65+3
log Pn)%
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in Kw.1
Il
“rendimento globale medio stagionale” dell'impianto termico è
definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per
la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti
energetiche, ivi compresa l'energia elettrica ed è calcolato
con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9. Ai
fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si
considera l'equivalenza: 10 MJ=1kWh.
Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali:
- rendimento di produzione,
- rendimento di regolazione,
- rendimento di distribuzione,
-
rendimento di emissione,
e deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni.2
Nella
sostituzione di generatori di calore di dimensionamento del o dei
generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il
“rendimento di produzione medio stagionale” definito come il
rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete
di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche,
compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo
annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al
seguente valore:
ηg=(77+3
log Pn)%
per il significato di log Pn e per il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2.3
Il “rendimento di produzione medio stagionale” deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.4
Negli
impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con
potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita
almeno su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è
ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già
esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o
economica, quali ad esempio la limitata disponibilità di
spazio nella centrale termica.
Negli
impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli
sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata
dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli
ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata
con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni
per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico
generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o
comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi
tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore
vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI
8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è
prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma
stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza
complessiva superiore o uguale a 350 kW.
Negli
impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione
centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una
pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere
dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di
un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le
indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna
dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la
temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete
di distribuzione, non superi i 48°C, + 5°C di tolleranza.
Negli
impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli
impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di
calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione
invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun
generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di
prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei
fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire
l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di
combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del
rispetto delle vigenti disposizioni.
Gli
impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità
immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie
o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco
sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
-
impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco
dall'impianto centralizzato.
Fatte
salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute
nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le
disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso
di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei
seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i
valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla
classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
-
singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già
esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi
di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il
tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili
all’applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
-
nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio
assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a
categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai
dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista
camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed
idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.5
In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovrà essere realizzata, secondo le modalità previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati.6
Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.7
Negli
impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a
diverso fattore di occupazione (ad esempio, singoli appartamenti ed
uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è
prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione invernale
sia dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la
parzializzazione di detta climatizzazione in relazione alle
condizioni di occupazione dei locali.
Negli
impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo
dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica
controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature per il
recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la
portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori
limite riportati nell'allegato C del presente decreto.
L'installazione
nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere
effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli artt.
2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni
contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10.
Per
gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è
fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo
il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 10 stessa, salvo impedimenti di
natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti
termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o
di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od
economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi
all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno
determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti
rinnovabili o assimilate.
Ai
fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli
impianti di produzione di energia di nuova installazione o da
ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti
rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero
entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che
utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto
convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice,
è determinato dalle minori spese per l'acquisto del
combustibile, o di altri vettori energetici, valutate ai costi di
fornitura all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali
introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia
elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è
elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener
conto della maggior importanza dell'impatto ambientale.
Nel
caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che
per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso l'utilizzo
di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia
elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui
ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dei
suddetti utilizzi e vendite.
L'allegato
D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per
la produzione di energia per specifiche categorie di edifici.
L'adozione di dette tecnologie per dette categorie di edifici deve
essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza
che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la
possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.
1 Comma abrogato dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.
2 Comma abrogato dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.
3 Comma abrogato dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, come modificato dal’art. 7, comma 2, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
4 Comma abrogato dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.
5 Comma così modificato dall’art. 2 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551.
6 Comma così sostituito dall'art. 3 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551; in seguito, l'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 44 L. 1° marzo 2002 n. 39.
7 Comma così modificato dall'art. 3 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551.