Art.
16 -
Analisi dei campioni di combustibili.
I
campioni di combustibile solido che pervengono ai laboratori per
l'accertamento delle caratteristiche devono, previo controllo dei
sigilli ed ispezione dello stato del recipiente e della sua chiusura,
essere preparati per le analisi secondo le prescrizioni contenute nel
presente articolo.
I
campioni di combustibile liquido che pervengono ai laboratori per
l'accertamento delle caratteristiche, previo controllo dei sigilli ed
ispezione dello stato dei contenitori, devono essere conservati a
temperatura ambiente nei contenitori medesimi e da essi saranno
direttamente prelevati i quantitativi necessari per eseguire le varie
analisi dopo riscaldamento del recipiente a circa 50°C e
successiva agitazione del contenuto.
Il
recipiente contenente combustile solido viene pulito esternamente
liberandolo dai sigilli e dagli eventuali materiali esterni di tenuta
(paraffina, nastri adesivi e simili) e lo si pesa con
l'approssimazione del grammo (P1).
Successivamente
si apre il recipiente e si versa tutto il combustibile in esso
contenuto in una o più bacinelle di porcellana o di metallo in
strati di spessore non superiore ai 2 cm. Le bacinelle, il recipiente
aperto e la sua chiusura vengono posti in termostato condizionato
alla temperatura di 30°C ed all'umidità del 60% circa per
un periodo di tempo compreso fra 12 e 24 ore.
Dopo
questa prima essiccazione, tutto il combustibile viene riportato nel
recipiente cui viene applicata la chiusura e si pesa. Si rinnova
quindi l'essiccazione in stufa con le medesime modalità
precedentemente descritte fino al raggiungimento della costanza di
peso (P2) ritenendosi questa ottenuta quando la perdita di peso non
superi lo 0,1% per un'ora di permanenza nella stufa.
Le
pesate devono essere effettuate dopo che il recipiente chiuso ed il
campione in esso contenuto abbia raggiunto la temperatura ambiente.
Raggiunta
la costanza di peso, si vuota definitivamente il recipiente
ripulendone le pareti interne dai residui di combustibile e lo si
pesa insieme con la sua chiusura (P3).
La
differenza fra i pesi P1 e P3 esprime il peso del campione di
combustibile con l’umidità totale al momento del prelievo
dal deposito.
La
differenza fra i pesi P1 e P2 esprime il peso dell'acqua di
imbibizione contenuta nel campione di combustibile al momento del
prelievo dal deposito.
Il
campione di combustibile solido, eventualmente essiccato all'aria
viene frantumato e macinato fino a che passi tutto attraverso un
setaccio a maglie quadrate di mm. 1,5 di lato (luce libera) avente
quindici maglie per centimetro quadrato.
Tutto
il campione viene posto su di un piano di lavoro liscio e compatto,
ripetutamente mescolato e disposto in mucchio alto non più di
m. 0,05 con contorno approssimativamente circolare. Il mucchio viene
diviso in quattro parti uguali da due linee passanti per il centro:
si raccolgono due parti diagonalmente opposte e si dispongono
nuovamente in mucchio ripetendo più volte l'operazione
descritta fin tanto che il peso delle due parti raccolte risulti di
circa 500 grammi.
Il
materiale preparato come detto viene introdotto immediatamente in un
barattolo di vetro con chiusura a tenuta d'aria dal quale saranno
prelevati i quantitativi necessari per eseguire le varie analisi.
(omissis)
I risultati
delle analisi effettuate sul campione di combustibile dai laboratori
provinciali d'igiene e profilassi e dagli altri laboratori
autorizzati dal Ministero della sanità nonché i
risultati delle analisi di revisione effettuato presso l'Istituto
superiore di sanità devono essere espressi come prescritto
dalle tabelle di cui al precedente art. 14, arrotondando i valori
finali alla prima cifra decimale. I valori finali relativi alla
determinazione delle materie volatili nei combustibili solidi
verranno arrotondati all'unità.
Gli
arrotondamenti di cui sopra si intendono apportati seguendo la regola
matematica per eccesso o per difetto.
I
risultati finali delle analisi saranno costituiti dalla media di
almeno due valori i quali non debbono discostarsi l'uno dall'altro o
dalla media (secondo quanto prescritto dal metodo) oltre quanto
indicato nella descrizione del metodo di analisi come “ripetibilità”.
I certificati di analisi previsti nell'articolo 19, comma 4, della legge, devono specificare se il contenuto percentuale in peso di zolfo nei campioni esaminati sia inferiore, uguale o superiore ai limiti rispettivamente fissati dalla legge o dal regolamento per i diversi tipi di combustibile. I valori devono essere indicati con annotazione dei limiti di precisione dei rispettivi metodi fissati nelle appendici.