Art.
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Campo di applicazione.
Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il presente regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kw e pari o inferiore a 400 kw, in appresso denominate “caldaie”.