Art.
2 -
Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno.
Il
territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone
climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente
dall’ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona
F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
La
tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per
ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la
zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere
modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di
nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi
delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad
eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.
I
comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive
modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del
Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il
comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante,
rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari
ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del
periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di
quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune
di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli
abitanti del comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione
del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEA ai fini
delle successive modifiche dell'Allegato A.
I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.