Art.
5 -
Presunzione di conformità.
Si
presumono conformi ai requisiti di rendimento di cui all'art. 4, le
caldaie fabbricate in conformità delle norme tecniche
armonizzate europee i cui riferimenti siano stati pubblicati nella
Gazzetta
Ufficiale
delle Comunità Europee.
Le
caldaie di cui al comma 1 devono essere contrassegnate dalla
marcatura CE di cui all'allegato I, punto 1, e corredate dalla
dichiarazione CE di conformità.
Le
verifiche dei rendimenti di cui all'art. 4 avvengono secondo le
modalità e con le tolleranze fissate dalle norme tecniche
armonizzate europee.
I
riferimenti alle norme tecniche nazionali, che traspongono le norme
armonizzate di cui ai commi 1 e 3 sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica Italiana con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
In assenza di norme tecniche armonizzate europee si applica la normativa nazionale.