Capo I - Generalità
Art.
1 -
Campo d'applicazione.
Le
presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di
potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, non inseriti in un
ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del
territorio nazionale previste dalla legge.
Sono
in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente
comma, quelli aventi le seguenti destinazioni:
a) riscaldamento di ambienti;
b) riscaldamento di acqua per utenze civili;
c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/ giorno);
f)
forni da pane e forni di altre imprese artigiane.
In caso di destinazione promiscua sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme gli impianti la cui produzione termica venga impiegata prevalentemente per usi industriali.