Art.
9 -
Uso delle emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati
pesanti di petrolio.
L'uso
di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti
di petrolio aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 1,
lettera n),
è consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b),
e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a
1,5 MW, purché ogni singolo focolare abbia una potenza uguale
o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni
stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui
agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove
tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di
qualità dell'aria.
L'uso
di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti
di petrolio, di cui al precedente comma, è consentito altresì,
fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli
artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque
non oltre il 1° settembre 2005, in tutti gli impianti che alla
data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione
delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad
altri distillati pesanti di petrolio ovvero ad emulsioni di cui al
comma 1, utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al
90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo
periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modifiche.
Le
condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla compilazione
iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 412/1993, o da successive
annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti
acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti
di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa o
di emulsioni di cui al comma 1.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.