Riscaldamento
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§ 1. - LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615
§ 3. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1970 N. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993 N. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in a
§ 5. - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 12 APRILE 1994 N. 233/F
§ 6. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 NOVEMBRE 1996 N. 660 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi)
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 2 APRILE 1998 (Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi)
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di comb
Art. 12 - Domande per l'approvazione dei progetti e per i collaudi.

Art. 12 - Domande per l'approvazione dei progetti e per i collaudi.


Le domande che, a norma dell'art. 9 della legge, sono presentate al Comando provinciale dei vigili del fuoco al fine di ottenere la preventiva approvazione dei progetti concernenti le nuove installazioni, le trasformazioni o gli ampliamenti di impianti termici, devono essere corredate come segue:


a) Impianti fino a 1.000.000 di kcal/h


Modello contenente i principali dati tecnici (v. appendice n. 1).


b) Impianti di potenzialità superiore a 1.000.000 di kcal/h


Relazione tecnica contenente tutti i dati caratteristici indicati nel modello di cui sopra e le altre notizie e calcoli voluti dal regolamento oltre quelli ritenuti opportuni.


Pianta (scala 1:100) indicante l'ubicazione del camino e dei locali contenenti focolari e dei depositi di combustibile nonché relativi accessi, in rapporto alla distribuzione generale dell'edificio.


Pianta e sezioni quotate (scala 1:50) indicanti le dimensioni dei locali contenenti focolari e dei depositi di combustibili con le dimensioni e le caratteristiche delle aperture di accesso e d'areazione.


Nelle dette piante e sezioni dovranno essere chiaramente indicati anche i percorsi dei fumi, le sezioni dei canali e la posizione delle aperture di ispezione e di pulizia e quelle dei fori per i controlli nonché l'altezza totale del camino e della sua bocca in relazione agli ostacoli ed alle strutture circostanti.


Detti documenti devono essere firmati da un ingegnere o da altro tecnico abilitato nei limiti delle rispettive competenze.


Le denunce che, a norma dell'art. 10 della legge, sono presentate al Comando provinciale dei vigili del fuoco al fine di ottenere il collaudo degli impianti termici installati, trasformati od ampliati prima della loro attivazione, devono indicare, oltre alla potenzialità dell'impianto, anche tutte le variazioni apportate al progetto iniziale in base a modifiche preventivamente approvate.


I progetti di installazione di un nuovo impianto termico ed i progetti di trasformazione o di ampliamento di un impianto preesistente devono essere esaminati dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 9 della legge.


I collaudi degli impianti termici installati, trasformati ed ampliati devono essere effettuati dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui all'art. 10 della legge.