PARTE IV - Impiantistica
Riscaldamento
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di comb

Art. 11 - Piani e programmi regionali.


Art. 11 - Piani e programmi regionali.


Secondo quanto stabilito agli artt. 8, 9 e 10, le regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, possono limitare l'utilizzo dei seguenti combustibili, come individuati dal presente decreto, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria:


a) agglomerati di lignite;

b) carbone da vapore;

c) coke metallurgico e da gas;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio;

f) emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio.