PARTE IV - Impiantistica
Riscaldamento
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di comb

Art. 10 - Uso di combustibili solidi.


Art. 10 - Uso di combustibili solidi.


È consentita fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1 settembre 2005, l'impiego dei seguenti combustibili solidi, negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, funzionanti a tali combustibili alla data di entrata in vigore del presente decreto:


a) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;


b) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;


c) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;


d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4.


Le condizioni di cui al comma 1 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici, di tali combustibili. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 1 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1.


È consentito, anche oltre il termine previsto al comma 1, l'utilizzo dei combustibili di cui all'art. 6, comma 1, lettera q), negli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a 0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.