Processo tributario
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DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)
Art. 76 - Controversie in sede di rinvio.

Art. 76 - Controversie in sede di rinvio.


Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di Cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente.


Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.


Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente.


Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.


Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 4.