Art.
76 - Controversie
in sede di rinvio.
Se alla data
prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di
Cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della
commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione
del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di
primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la
riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale
o regionale competente.
Il termine per la
riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.
Se alla data
prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla
commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e
la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria
regionale competente.
Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 4.