Art.
22 - Costituzione
in giudizio del ricorrente.
Il ricorrente, entro
trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena
d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione
tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli
artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del
ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta
di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio
postale.
L'inammissibilità
del ricorso é rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma
dell'articolo seguente.
In caso di consegna
o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità
dell'atto depositato a quello consegnato o spedito é attestata
conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella
segreteria della commissione non é conforme a quello
consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso é
proposto, il ricorso é inammissibile e si applica il comma
precedente.
Unitamente al
ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita
il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto
impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o
fotocopia.
Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.1
1 Corte Cost. 6 dicembre 2002 n. 520 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo “nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale”.