Art.
58 - Nuove
prove in appello.
Il giudice d'appello
non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga
necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non
averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad
essa non imputabile.
É fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.