Art.
45 - Estinzione
del processo per inattività delle parti.
Il processo si
estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire,
riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il
termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla
legge sia autorizzato a fissarlo.
Le spese del
processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che
le hanno anticipate.
L'estinzione del
processo per inattività delle parti é rilevata anche
d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende
inefficaci gli atti compiuti.
L'estinzione é dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente é ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.