Processo tributario
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DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)
Art. 45 - Estinzione del processo per inattività delle parti.


Art. 45 - Estinzione del processo per inattività delle parti.


Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.


Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.


L'estinzione del processo per inattività delle parti é rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.


L'estinzione é dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente é ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.