Art. 72 - Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado.
Le controversie
pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo
grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite,
tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive
sedi. La segreteria
della commissione tributaria provinciale o regionale dà
comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta
giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto
di appello, ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 22, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli
artt. 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la
costituzione in giudizio entro il termine di cui all'art. 32, comma
1.
In deroga alle
disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma
1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni
tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi
dell'art. 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono
trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato
per ciascun ricorso, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dal presidente
della sezione alla quale il ricorso medesimo é stato
assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può
nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della
sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 4, comma
1, lettera a),
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in
possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le
commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della
controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto,
ad eccezione dell'art. 33, intendendosi sostituito in ogni caso il
giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le
altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima
sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di
conciliazione, di cui all'art. 48, comma 2, é obbligatorio se
all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui
al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze
distinte da quelle collegiali.
Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
Se i termini per il compimento di
atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla
data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono
essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che
decorrono dalla suddetta data.
Le segreterie delle
commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma
1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie
pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale
rispettivamente competenti.
Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma 1 .