Art.
15 - Spese
del giudizio.
La parte soccombente
é condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono
liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può
dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art.
92, comma 2, del codice di procedura civile.
I compensi agli
incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle
rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui
all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.
Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.