Art.
16 - Comunicazioni
e notificazioni.
Le comunicazioni
sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione
tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente
ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta
raccomandata con
avviso di ricevimento.
Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente
locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in
duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e
sottoscritto per ricevuta, é restituito alla segreteria della
commissione tributaria.
La segreteria può
anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio
giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma
seguente.
Le notificazioni
sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di
procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.
Le notificazioni
possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale
mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze
ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto
che ne rilascia ricevuta sulla copia.
L'ufficio del
Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni
anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato
dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni
di cui al comma 2.
Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto é ricevuto.