Art.
57 - Domande
ed eccezioni nuove.
Nel giudizio
d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono
essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere
chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
Non
possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche
d'ufficio.