Processo tributario
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DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)
Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni.


Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni.


Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.


L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.


Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non é possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.