Art.
43 - Ripresa
del processo sospeso o interrotto.
Dopo che é
cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo
continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle
parti istanza di trattazione al presidente di sezione della
commissione, che provvede a norma dell'art. 30.
Se entro sei mesi da
quando é stata dichiarata l'interruzione del processo la parte
colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte
presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della
commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente.
La comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.