Processo tributario
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DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)
Art. 53 - Forma dell'appello.

Art. 53 - Forma dell'appello.


Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui é diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti é proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello é inammissibile se manca o é assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non é sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.


Il ricorso in appello é proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3.


Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.