Processo tributario
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DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)
Sezione IV - La revocazione Art. 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione.

Sezione IV - La revocazione



Art. 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione.


Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate é ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile.


Le sentenze per le quali é scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.


Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso é prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.