Sezione
IV - La
revocazione
Art.
64 - Sentenze
revocabili e motivi di revocazione.
Contro le sentenze
delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e
che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state
impugnate é ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del
codice di procedura civile.
Le sentenze per le
quali é scaduto il termine per l'appello possono essere
impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del
codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della
falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio
in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del
codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine
suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso é prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.