Art.
54 - Controdeduzioni
dell'appellato e appello incidentale.
Le parti diverse
dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui
all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.