Art.
74 - Controversie
pendenti davanti alla corte d'appello.
Alle controversie, che alla data di cui all'art. 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.