Processo tributario
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DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)
Art. 33 - Trattazione in camera di consiglio.

Art. 33 - Trattazione in camera di consiglio.


La controversia é trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.


Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.


Della trattazione in camera di consiglio é redatto processo verbale dal segretario.