Art.
33 - Trattazione
in camera di consiglio.
La controversia é
trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non
abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita
istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti
costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.
Il relatore espone
al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni
della controversia.
Della trattazione in camera di consiglio é redatto processo verbale dal segretario.