Sezione
III - La
trattazione della controversia
Art.
30 - Nomina
del relatore e fissazione della data di trattazione.
Se non ritiene di
adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il
presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle
parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto
previsto dagli artt. 33 e 34 e nomina il relatore.
Resta salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165.