Art.
12 - L'assistenza
tecnica.
Le parti, diverse
dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui
confronti é stato proposto il ricorso, devono essere assistite
in giudizio da un difensore abilitato.
Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane.
In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, comma 1, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
Ai difensori di cui
al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un
atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa é
certificata dallo stesso incaricato.
All'udienza pubblica
l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà
atto a verbale.
L'ufficio del
Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può
essere assistito dall'avvocatura dello Stato.
Le controversie di
valore inferiore a 5.000.000
di lire, anche se
concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali,
nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti
direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi,
possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per
valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di
sanzioni, il valore é costituito dalla somma di queste.
Il presidente
della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia
ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un
termine entro il quale la stessa é tenuta, a pena di
inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore
abilitato.
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.