Art.
67 - Decisione.
Ove ricorrano i
motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la
commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni
altro provvedimento conseguenziale.
Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.